1 La presente ordinanza stabilisce i livelli di controllo ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 OCSP per:
2 I livelli di controllo per le funzioni del DDPS sono stabiliti nell’allegato 1.
3 I livelli di controllo per le funzioni dell’esercito sono stabiliti nell’allegato 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.