101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

Art. 45 Mitwirkung an der Willensbildung des Bundes

1 Die Kantone wirken nach Massgabe der Bundesverfassung an der Willensbildung des Bundes mit, insbesondere an der Rechtsetzung.

2 Der Bund informiert die Kantone rechtzeitig und umfassend über seine Vorhaben; er holt ihre Stellungnahmen ein, wenn ihre Interessen betroffen sind.

 

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