101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 4 Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio.

Art. 4 Landessprachen

Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.

 

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