101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 195 Entrata in vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.

Art. 195 Inkrafttreten

Die ganz oder teilweise revidierte Bundesverfassung tritt in Kraft, wenn sie von Volk und Ständen angenommen ist.

 

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