101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 146 Responsabilità dello Stato

La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi
nell’esercizio delle attività ufficiali.

Art. 146 Staatshaftung

Der Bund haftet für Schäden, die seine Organe in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich verursachen.

 

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