101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 137 Partiti

I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari.

Art. 137 Politische Parteien

Die politischen Parteien wirken an der Meinungs- und Willensbildung des Volkes mit.

 

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