0.979.1 Statuto del Fondo monetario internazionale, del 22 luglio 1944 (con All.)

0.979.1 Übereinkommen vom 22. Juli 1944 über den Internationalen Währungsfonds (mit Anhängen)

Art. XVIII Assegnazione e annullamento dei diritti speciali di prelievo

Sezione 1: Principi e considerazioni che regolano l’assegnazione e l’annullamento

a)
Per ogni decisione relativa alla assegnazione e all’annullamento di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario, e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi ed evitare la stasi economica e la deflazione, così come ogni eccedenza di domanda e l’inflazione nel mondo.
b)
La prima assegnazione di diritti speciali di prelievo tiene conto, come considerazioni particolari, della valutazione collettiva dell’esistenza di una necessità globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti nonché di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.

Sezione 2: Assegnazione e annullamento

a)
Le decisioni del Fondo relative alla assegnazione ed all’annullamento dei diritti speciali di prelievo sono prese per periodi di base consecutivi, la cui durata è di cinque anni. L’inizio del primo periodo di base coincide con il giorno in cui viene decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o a quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e gli annullamenti avvengono ad intervalli annui.
b)
Le assegnazioni sono espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell’assegnazione. Gli annullamenti di diritti speciali di prelievo sono espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di annullamento. Le percentuali sono uguali per tutti i partecipanti.
c)
Nella decisione relativa ad un periodo di base qualsiasi, il Fondo può stabilire, nonostante le disposizioni di cui ai commi a) e b) di cui sopra, che:
i)
la durata del periodo di base sia diversa da cinque anni; oppure che
ii)
le assegnazioni o gli annullamenti avvengano ad intervalli diversi da un anno; oppure che
iii)
la base delle assegnazioni o degli annullamenti sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quelle delle decisioni di assegnazione o di annullamento.
d)
Uno Stato membro che ottenga la qualità di partecipante dopo che un periodo di base sia già iniziato, riceve assegnazioni a partire dall’inizio del periodo di base durante il quale vengono effettuate assegnazioni, successivo al momento in cui ha acquisito la qualità di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante comincia a ricevere assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualità di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualità di partecipante nel corso di un periodo di base debba ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite ai commi b) e c) di cui sopra, il Fondo fissa la base sulla quale tali assegnazioni sono attribuite al suddetto partecipante.
e)
Ogni partecipante riceve le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli sono attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:
i)
il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione; e se
ii)
prima dell’effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che – in base a quella decisione – gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo può decidere di porre fine all’effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.
f)
Qualora, alla data di entrata in vigore di un annullamento, l’ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che debbono essere annullati, egli elimina il proprio saldo negativo nel più breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consulta con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore dell’annullamento, vengono detratti dal suo saldo negativo ed annullati.

Sezione 3: Circostanze importanti e impreviste

Il Fondo ha la facoltà di variare le percentuali e la frequenza delle assegnazioni e degli annullamenti nel restante periodo di durata di un periodo di base, modificare la durata di un periodo di base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno a causa di circostanze importanti ed impreviste.

Sezione 4: Decisioni relative ad assegnazioni ed annullamenti

a)
Le decisioni di cui alla sezione 2, commi a), b) e c) e alla sezione 3 del presente articolo sono prese dal Consiglio dei governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, sentito il Consiglio dei direttori esecutivi.
b)
Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, comma a) del presente articolo, procede a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accerta che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, comma b) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l’inizio delle assegnazioni; dopo l’istituzione del Conto speciale di prelievo, una volta accertato ciò, egli formula una proposta per la prima assegnazione.
c)
Il Direttore generale avanza proposte:
i)
almeno entro sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;
ii)
nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito all’assegnazione o all’annullamento per un periodo di base, quando egli abbia accertato che siano state osservate le disposizioni di cui al suindicato comma b);
iii)
allorché, ai sensi della sezione 3 del presente articolo, ritenga auspicabile che vengano variate le percentuali o la frequenza delle assegnazioni o degli annullamenti, che venga modificata la durata di un periodo di base o iniziato un nuovo periodo di base; oppure
iv)
al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei governatori o dei direttori esecutivi;
con la riserva che, se ai sensi dei suindicati numeri i) iii) e iv), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo goda di un’ampia adesione tra i partecipanti in conformità del comma b) di cui sopra, ne riferisce al Consiglio dei governatori e al Consiglio dei direttori esecutivi.
d)
È richiesta la maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, commi a), b) e c) o della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione delle percentuali di assegnazione.

Art. XVIII Zuteilung und Einziehung von Sonderziehungsrechten

Abschnitt 1: Grundsätze und Erwägungen für die Zuteilung und Einziehung

a)
Bei allen Beschlüssen über die Zuteilung und Einziehung von Sonderziehungsrechten sucht der Fonds dem in Zukunft etwa entstehenden langfristigen weltweiten Bedarf nach Ergänzung der vorhandenen Währungsreserven so zu entsprechen, dass die Verwirklichung der Ziele des Fonds gefördert wird und wirtschaftliche Stagnation und Deflation in der Welt ebenso vermieden werden wie Übernachfrage und Inflation.
b)
Beim ersten Beschluss über die Zuteilung von Sonderziehungsrechten sind als besondere Erwägungen in Betracht zu ziehen, dass nach gemeinsamer Beurteilung ein weltweiter Bedarf nach Ergänzung der Währungsreserven besteht, dass ein besseres Gleichgewicht der Zahlungsbilanzen erreicht ist und dass ein besseres Funktionieren des Anpassungsprozesses in der Zukunft wahrscheinlich ist.

Abschnitt 2: Zuteilung und Einziehung

a)
Beschlüsse des Fonds, Sonderziehungsrechte zuzuteilen oder einzuziehen, werden für aufeinander folgende Basisperioden von fünf Jahren gefasst. Die erste Basisperiode beginnt zum Zeitpunkt des ersten Beschlusses über die Zuteilung von Sonderziehungsrechten oder zu einem in diesem Beschluss festgesetzten späteren Zeitpunkt. Zuteilungen oder Einziehungen erfolgen in jährlichen Abständen.
b)
Die Zuteilungen werden in Hundertsätzen der Quoten ausgedrückt, die zum Zeitpunkt des jeweiligen Zuteilungsbeschlusses gelten. Die Einziehungen werden in Hundertsätzen der kumulativen Nettozuteilungen von Sonderziehungsrechten zum Zeitpunkt des jeweiligen Einziehungsbeschlusses ausgedrückt. Die Hundertsätze sind für alle Teilnehmer gleich.
c)
Ungeachtet der Buchstaben a und b kann der Fonds in seinem Beschluss für eine Basisperiode bestimmen,
i)
dass die Basisperiode eine andere Dauer als fünf Jahre hat;
ii)
dass die Zuteilungen oder Einziehungen in anderen als jährlichen Abständen erfolgen oder
iii)
dass den Zuteilungen oder Einziehungen die Quoten oder kumulativen Nettozuteilungen zu anderen Zeitpunkten als denjenigen der Zuteilungs‑ oder Einziehungsbeschlüsse zugrunde gelegt werden.
d)
Ein Mitglied, das nach Beginn einer Basisperiode Teilnehmer wird, nimmt ab Beginn der darauffolgenden Basisperiode an Zuteilungen teil, sofern nicht der Fonds beschliesst, dass der neue Teilnehmer Zuteilungen schon von der nächstfolgenden Zuteilung an erhält. Beschliesst der Fonds, dass ein Mitglied, das während einer Basisperiode Teilnehmer wird, für den Rest dieser Basisperiode Zuteilungen erhält, und war der Teilnehmer zu den nach Buchstabe b oder c festgesetzten Zeitpunkten nicht Mitglied, so bestimmt der Fonds, auf welcher Grundlage diese Zuteilungen an den Teilnehmer erfolgen.
e)
Ein Teilnehmer nimmt an jeder Zuteilung von Sonderziehungsrechten nach einem Zuteilungsbeschluss teil, es sei denn,
i)
der den Teilnehmer vertretende Gouverneur hat nicht für den Beschluss gestimmt und
ii)
der Teilnehmer hat dem Fonds gegenüber vor der ersten Zuteilung von Sonderziehungsrechten nach diesem Beschluss schriftlich mitgeteilt, dass er keine Sonderziehungsrechte nach diesem Beschluss zugeteilt erhalten möchte. Auf Ersuchen eines Teilnehmers kann der Fonds beschliessen, die Wirkung dieser Mitteilung für diejenigen Zuteilungen von Sonderziehungsrechten aufzuheben, die nach dem Aufhebungsbeschluss erfolgen.
f)
Ist zum Zeitpunkt der Fälligkeit einer Einziehung der Bestand eines Teilnehmers an Sonderziehungsrechten kleiner als sein Anteil an den einzuziehenden Sonderziehungsrechten, so beseitigt der Teilnehmer seinen Fehlbetrag, so schnell es seine Brutto‑Reservesituation erlaubt, und bleibt zu diesem Zweck in Konsultation mit dem Fonds. Sonderziehungsrechte, die der Teilnehmer nach dem Zeitpunkt der Fälligkeit einer Einziehung erwirbt, werden auf seinen Fehlbetrag angerechnet und eingezogen.

Abschnitt 3: Unerwartete wichtige Entwicklungen

Der Fonds kann jederzeit die Sätze oder die Abstände der Zuteilungen oder Einziehungen für den Rest einer Basisperiode oder die Dauer einer Basisperiode ändern oder eine neue Basisperiode beginnen, wenn er es wegen unerwarteter wichtiger Entwicklungen für erwünscht hält.

Abschnitt 4: Beschlüsse über Zuteilungen und Einziehungen

a)
Beschlüsse nach Abschnitt 2 Buchstaben a, b und c oder Abschnitt 3 fasst der Gouverneursrat auf Grund von Vorschlägen des Geschäftsführenden Direktors, denen das Exekutivdirektorium zugestimmt hat.
b)
Bevor der Geschäftsführende Direktor einen Vorschlag unterbreitet, überzeugt er sich zunächst, dass dieser mit Abschnitt 1 Buchstabe a vereinbar ist, und führt sodann die erforderlichen Konsultationen, um sich zu vergewissern, dass sein Vorschlag die Unterstützung einer grossen Mehrheit der Teilnehmer findet. Bevor der Geschäftsführende Direktor einen Vorschlag für die erste Zuteilung unterbreitet, überzeugt er sich ausserdem, dass Abschnitt 1 Buchstabe b entsprochen worden ist und dass eine grosse Mehrheit der Teilnehmer den Beginn von Zuteilungen unterstützt; er unterbreitet einen Vorschlag für die erste Zuteilung, sobald er nach der Errichtung der Sonderziehungsrechts‑Abteilung diese Überzeugung gewonnen hat.
c)
Der Geschäftsführende Direktor unterbreitet Vorschläge
i)
spätestens sechs Monate vor Ablauf einer jeden Basisperiode;
ii)
sofern für eine Basisperiode kein Zuteilungs‑ oder Einziehungsbeschluss gefasst worden ist, wann immer er überzeugt ist, dass die Bestimmungen des Buchstabens b erfüllt sind;
iii)
wenn er es nach Abschnitt 3 für erwünscht hält, die Sätze oder Abstände von Zuteilungen oder Einziehungen oder die Dauer einer Basisperiode zu ändern oder eine neue Basisperiode zu beginnen, oder
iv)
innerhalb von sechs Monaten nach einer Aufforderung durch den Gouverneursrat oder das Exekutivdirektorium;
stellt jedoch der Geschäftsführende Direktor in den Fällen der Ziffern i, iii oder iv fest, dass kein Vorschlag, den er mit Abschnitt 1 für vereinbar hält, Unterstützung durch eine grosse Mehrheit der Teilnehmer nach Buchstabe b findet, so berichtet er dem Gouverneursrat und dem Exekutivdirektorium.
d)
Für Beschlüsse nach Abschnitt 2 Buchstaben a, b und c oder Abschnitt 3 ist eine Mehrheit von fünfundachtzig Prozent aller Stimmen erforderlich, dies gilt nicht für Beschlüsse nach Abschnitt 3 über eine Herabsetzung der Zuteilungssätze.
 

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