Ciascuna Parte incoraggerà quanto possibile gli investimenti operati, nel proprio territorio, da cittadini o società dell’altra Parte, ed ammetterà detti investimenti nel quadro della propria legislazione.
Jede Vertragspartei fördert nach Möglichkeit Investitionen von Staatsangehörigen oder Gesellschaften der andern Vertragspartei auf ihrem Hoheitsgebiet und lässt sie entsprechend ihrer Gesetzgebung zu.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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