Ciascuna Parte contraente rispetta qualsiasi impegno da essa assunto riguardo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente.
Jede Vertragspartei erfüllt jegliche Verpflichtung, die sie hinsichtlich Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei eingegangen ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.