0.975.212.3 Accordo del 22 settembre 1992 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Albania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

0.975.212.3 Abkommen vom 22. September 1992 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Albanien über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen

Art. 5 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

(1)  Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti e agli investitori dell’altra Parte contraente.

(2)  Nessuna delle Parti contraenti può sottoporre gli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente a un trattamento meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di un qualunque Stato terzo, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.

(3)  Nessuna delle Parti contraenti può sottoporre gli investitori dell’altra Parte contraente a un trattamento meno favorevole di quello accordato ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto concerne la loro attività relativa agli investimenti.

(4)  Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione o di un accordo di partecipazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un mercato comune.

Art. 5 Inländerbehandlung und Meistbegünstigung

(1)  Jede Vertragspartei stellt auf ihrem Hoheitsgebiet eine gerechte und billige Behandlung der Investitionen und Investoren der anderen Vertragspartei sicher.

(2)  Keine Vertragspartei darf Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei weniger günstig behandeln als Investitionen von eigenen Investoren oder von solchen dritter Staaten, sofern die Behandlung der letzteren günstiger ist.

(3)  Keine Vertragspartei darf Investoren der anderen Vertragspartei hinsichtlich ihrer Betätigung im Zusammenhang mit Investitionen weniger günstig behandeln als ihre eigenen Investoren oder Investoren dritter Staaten.

(4)  Die Meistbegünstigung bezieht sich nicht auf Vorteile, welche eine Vertragspartei den Investoren eines Drittstaates aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder eines Abkommens zur Gründung einer Freihandelszone, einer Zollunion oder eines gemeinsamen Marktes zukommen lässt.

 

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