0.975.1 Convenzione dell'11 ottobre 1985 istitutiva dell'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (con All.)

0.975.1 Übereinkommen vom 11. Oktober 1985 zur Schaffung der Multilateralen Investitionsgarantieagentur (mit Beilagen und Anhängen)

Art. 46 Archivi e Comunicazioni

a)  Gli archivi dell’Agenzia saranno inviolabili, a prescindere da dove possano essere situati.

b)  Alle comunicazioni ufficiali dell’Agenzia sarà accordato – da parte di ciascun membro – lo stesso trattamento che viene accordato alle comunicazioni ufficiali della Banca.

Art. 46 Archive und Nachrichtenverkehr

a)  Die Archive der Agentur sind unabhängig von ihrem Aufbewahrungsort unverletzlich.

b)  Jedes Mitglied behandelt den offiziellen Nachrichtenverkehr der Agentur gleich wie den offiziellen Nachrichtenverkehr der Weltbank.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.