0.974.11 Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, dell'8 aprile 1979 (con All.)

0.974.11 Satzung der Organisation der Vereinten Nationen vom 8. April 1979 für industrielle Entwicklung (mit Anhängen)

Art. 26 Disposizioni transitorie

1.  Il Depositario convocherà la prima sessione della Conferenza, che dovrà svolgersi entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente Atto costitutivo.

2.  Le regole e i regolamenti che reggono l’organizzazione, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la sua risoluzione 2152 (XXI), reggeranno l’Organizzazione e i suoi organi sino a quando questi avranno adottato nuove disposizioni.

Art. 26 Übergangsbestimmungen

1.  Der Depositar beruft die erste Session der Konferenz ein, die binnen drei Monaten nach dem Inkrafttreten dieser Satzung stattfinden muss.

2.  Die Regeln und Vorschriften für die mit der Resolution 2152 (XXI) der Generalversammlung der Vereinten Nationen geschaffenen Organisation gelten für die Organisation und ihre Organe, bis diese neue Bestimmungen beschliessen.

 

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