0.972.1 Accordo del 29 maggio 1990 istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (con All. e lettera)

0.972.1 Übereinkommen vom 29. Mai 1990 zur Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (mit Anlagen und Brief)

Art. 59 Presunzione di approvazione

Ogniqualvolta sia richiesta l’approvazione di un qualsiasi membro prima che un atto possa essere eseguito dalla Banca, ad eccezione di quanto stabilito all’articolo 56 del presente Statuto, si presume che l’accettazione sia stata data a meno che il membro presenti un’obiezione entro un periodo di tempo ragionevole fissato dalla Banca nel notificare al membro l’atto proposto.

Art. 59 Als erteilt geltende Genehmigung

Ist die Genehmigung oder Annahme eines Mitglieds erforderlich, bevor die Bank eine Handlung vornehmen kann, so gilt ausser im Fall des Artikels 56 diese Genehmigung oder Annahme als erfolgt, sofern nicht das Mitglied innerhalb einer angemessenen Frist, welche die Bank bei der Notifikation der geplanten Handlung an das Mitglied festsetzt, Einspruch erhebt.

 

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