0.972.1 Accordo del 29 maggio 1990 istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (con All. e lettera)

0.972.1 Übereinkommen vom 29. Mai 1990 zur Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (mit Anlagen und Brief)

Art. 37 Diritto dei membri di ritirarsi

(1) Ciascun membro può ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento inviando alla Banca, presso la sua sede principale, una notifica scritta.

(2) Il ritiro di un membro diviene effettivo, e la sua partecipazione cessa, alla data specificata nella notifica, ma in ogni caso non prima di sei (6) mesi dal momento in cui la notifica è stata ricevuta dalla Banca. Tuttavia, in qualsiasi momento prima che il ritiro diventi effettivo, il membro può notificare per iscritto la cancellazione della propria notifica relativa all’intenzione di ritirarsi.

Art. 37 Austrittsrecht der Mitglieder

(1) Ein Mitglied kann jederzeit aus der Bank austreten, indem es ihr an ihrem Sitz eine schriftliche Anzeige zugehen lässt.

(2) Der Austritt eines Mitglieds wird wirksam und seine Mitgliedschaft erlischt zu dem in der Anzeige angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch sechs (6) Monate nach Eingang der Anzeige bei der Bank. Vor dem endgültigen Wirksamwerden des Austritts hat das Mitglied jedoch jederzeit die Möglichkeit, die Austrittsanzeige durch eine schriftliche Mitteilung an die Bank zurückzunehmen.

 

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