0.972.1 Accordo del 29 maggio 1990 istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (con All. e lettera)

0.972.1 Übereinkommen vom 29. Mai 1990 zur Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (mit Anlagen und Brief)

Art. 33 Ubicazione degli uffici

(1) L’ufficio principale della Banca è situato a Londra.

(2) La Banca può istituire agenzie o filiali nel territorio di ciascun membro della Banca.

Art. 33 Sitz

(1) Der Sitz der Bank befindet sich in London.

(2) Die Bank kann Niederlassungen oder Zweigstellen im Hoheitsgebiet jedes ihrer Mitglieder errichten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.