0.972.1 Accordo del 29 maggio 1990 istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (con All. e lettera)

0.972.1 Übereinkommen vom 29. Mai 1990 zur Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (mit Anlagen und Brief)

Art. 28 Il Consiglio di Amministrazione: procedura

(1) Il Consiglio di Amministrazione di norma esercita le sue funzioni nella sede principale della Banca e si riunisce ogniqualvolta gli affari della Banca lo richiedano.

(2) Il quorum per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è costituito dalla maggioranza degli Amministratori che rappresentano almeno i due terzi del potere di voto totale dei membri.

(3) Il Consiglio dei Governatori adotterà quelle norme che permettano ad un membro di inviare un proprio rappresentante, senza diritto di voto, ad una qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione nella quale venga esaminato un problema che interessa particolarmente quel membro, qualora non vi sia alcun Amministratore della sua nazionalità.

Art. 28 Direktorium: Verfahren

(1) Die Arbeit des Direktoriums vollzieht sich normalerweise am Sitz der Bank; es tritt zusammen, sooft die Geschäfte der Bank dies erfordern.

(2) Das Direktorium ist verhandlungs‑ und beschlussfähig, wenn auf einer Sitzung eine Mehrheit der Direktoren anwesend ist, die mindestens zwei Drittel der Gesamtstimmenzahl der Mitglieder vertritt.

(3) Der Gouverneursrat erlässt Regelungen, nach denen ein Mitglied, falls keiner der Direktoren dessen Staatsangehörigkeit besitzt, einen Vertreter zur Teilnahme ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Direktoriums entsenden kann, wenn eine dieses Mitglied besonders berührende Frage behandelt wird.

 

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