Sezione 1 – Ritiro
Sezione 2 – Sospensione
Sezione 3 – Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere Membri del Fondo
Quando uno Stato cessa di essere Membro per effetto del ritiro o in applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 2 del presente articolo, non gode di nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, eccettuati quelli previsti dalla presente sezione o dalla sezione 2 dell’articolo 11, ma rimane vincolato da tutti gli obblighi finanziari contratti verso il Fondo in qualità di Membro dello stesso, di beneficiario di prestiti, o a qualsiasi altro titolo.
Sezione 4 – Cessazione delle operazioni e ripartizione degli averi
Abschnitt 1 – Austritt
Abschnitt 2 – Suspendierung eines Mitgliedes
Abschnitt 3 – Rechte und Pflichten eines Staates bei endender Mitgliedschaft
Wenn immer die Mitgliedschaft eines Staates, sei es zufolge Austrittes oder aufgrund von Abschnitt 2 dieses Artikels, endet, kann er keine Rechte mehr kraft dieser Vereinbarung ausüben, ausser gemäss diesem Abschnitt oder aufgrund von Artikel 11, Abschnitt 2, bleibt aber weiterhin für alle als Mitglied, Schuldner oder aus sonstigem Anlass dem Fonds gegenüber eingegangenen finanziellen Verpflichtungen haftbar.
Abschnitt 4 – Beendigung der Geschäftstätigkeit – Verteilung des Vermögens
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.