Sezione 1 – Struttura del Fondo
Il Fondo è dotato:
- a)
- di un Consiglio dei Governatori;
- b)
- di un Consiglio di amministrazione;
- c)
- di un Presidente e del personale necessario al Fondo per adempiere alle sue funzioni.
Sezione 2 – Consiglio dei Governatori
- a)
- Ciascun Membro è rappresentato in seno al Consiglio dei Governatori e nomina un Governatore ed un supplente. Il supplente può votare soltanto in caso di assenza del titolare.
- b)
- Tutti i poteri del Fondo sono attribuiti al Consiglio dei Governatori.
- c)
- Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio di amministrazione uno qualsiasi dei propri poteri, ad eccezione di quelli di:
- i)
- adottare emendamenti al presente Accordo;
- ii)7
- approvare l’ammissione di Membri;
- iii)
- sospendere un Membro;
- iv)
- far cessare le operazioni del Fondo e ripartirne i beni;
- v)
- deliberare sui ricorsi contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione in relazione all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo;
- vi)
- fissare la retribuzione del Presidente.
- d)
- Il Consiglio dei Governatori tiene una sessione all’anno e ogni altra sessione straordinaria da esso decisa, convocata dai Membri che dispongano di almeno un quarto del totale dei voti al Consiglio dei Governatori, o richiesta dal Consiglio di amministrazione con una maggioranza dei due terzi dei voti.
- e)
- Il Consiglio dei Governatori può istituire, con un regolamento, una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere dallo stesso Consiglio dei Governatori, senza che esso si riunisca, una votazione su un dato argomento.
- f)
- Il Consiglio dei Governatori può adottare, con una maggioranza di due terzi del totale dei voti, norme e regolamenti compatibili con il presente Accordo, che appaiano opportuni per la gestione degli affari del Fondo.
- g)8
- Il «quorum», per ogni riunione del Consiglio dei Governatori, è costituito da un numero di Governatori che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri del Consiglio.
Sezione 3 – Votazione al Consiglio dei Governatori
- a)9
- Il totale dei voti di cui dispone il Consiglio dei Governatori si suddivide in voti originali e voti di ricostituzione. Tutti i Membri hanno uguale accesso a detti voti in base ai seguenti principi:
- i)
- i voti originali, in totale mille otto cento (1800), si suddividono in voti di Membro e voti di contributo:
- A)
- i voti di Membro sono ripartiti in egual misura tra tutti i Membri,
- B)
- i voti di contributo sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra i contributi cumulativi forniti alle risorse totali del Fondo, autorizzati dal Consiglio dei Governatori prima del 26 gennaio 1995 e versati dai Membri conformemente alle sezioni 2, 3 e 4 dell’articolo 4 del presente Accordo, e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Membri;
- ii)
- i voti di ricostituzione si suddividono in voti di Membro e voti di contributo di cui il Consiglio dei Governatori stabilisce il totale ogni volta che invita al versamento di contributi supplementari in virtù della sezione 3 dell’articolo 4 del presente Accordo («una ricostituzione»), a partire dalla quarta ricostituzione. Salvo decisione contraria del Consiglio dei Governatori con una maggioranza dei due terzi del totale dei voti, a ogni ricostituzione vengono attribuiti cento (100) voti per l’equivalente di cento cinquant’otto milioni di dollari USA (158 000 000 USD) versati sul totale della ricostituzione o per una frazione di tale importo:
- A)
- i voti di Membro sono parimenti ripartiti tra tutti i Membri in base ai principi già stabiliti al paragrafo i) lettera A),
- B)
- i voti di contributo sono ripartiti tra tutti i Membri in proporzione, per ciascuno di essi, al rapporto tra il contributo che un Membro ha fornito alle risorse concesse al Fondo dai Membri per ogni ricostituzione e la somma totale dei contributi in questione forniti da tutti i Membri in occasione della ricostituzione in questione;
- iii)
- il Consiglio dei Governatori stabilisce il totale dei voti da ripartire come voti di Membro e come voti di contributo secondo quanto disposto ai paragrafi i) e ii) della presente sezione. Dopo ogni cambiamento del numero di Membri del Fondo, i voti di Membro e i voti di contributo ripartiti secondo quanto disposto ai paragrafi i) e ii) della presente sezione sono ridistribuiti in conformità ai principi enunciati in detti paragrafi. Nel ripartire i voti, il Consiglio dei Governatori si accerta che i Membri assegnati alla categoria III prima del 26 gennaio 1995 ricevano un terzo del totale dei voti sotto forma di voti di Membro.
- b)
- Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei Governatori vengono prese con la maggioranza semplice del totale dei voti.
Sezione 4 – Presidente del Consiglio dei Governatori
Il Consiglio dei Governatori elegge, tra i Governatori, un Presidente il cui mandato dura due anni.
Sezione 5 – Consiglio di amministrazione
- a)10
- Il Consiglio di amministrazione conta diciotto (18) membri e al massimo diciotto (18) supplenti, eletti tra i Membri del Fondo in occasione della sessione annuale del Consiglio dei Governatori. I seggi in Consiglio di amministrazione sono ripartiti dal Consiglio dei Governatori a opportuni intervalli, specificati nell’Allegato II del presente Accordo. I membri del Consiglio di amministrazione e i loro supplenti, i quali possono votare solamente in assenza di un membro, sono eletti e nominati conformemente alle procedure enunciate nell’accluso Allegato II che costituisce parte integrante del presente Accordo.
- b)11
- I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti per un periodo triennale.
- c)
- Il Consiglio di amministrazione assicura la direzione degli affari generali del Fondo ed esercita, a tale scopo, i poteri che gli sono conferiti dal presente Accordo o delegati dal Consiglio dei Governatori.
- d)
- Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo richiedano gli affari del Fondo.
- e)
- I rappresentanti di un Membro o di un Membro‑supplente del Consiglio di amministrazione adempiono alle loro funzioni senza retribuzione da parte del Fondo. Tuttavia, il Consiglio dei Governatori può stabilire basi su cui possano essere concesse indennità ragionevoli per spese di viaggio e di sostentamento ad un rappresentante di ogni Membro e di ogni supplente.
- f)12
- Il «quorum», per ogni riunione del Consiglio di amministrazione, è costituito da un numero di membri che dispongano dei due terzi del totale dei voti di tutti i membri di tale Consiglio.
Sezione 6 – Votazione al Consiglio di amministrazione
- a)13
- A opportuni intervalli, il Consiglio dei Governatori stabilisce la ripartizione dei voti tra i membri del Consiglio di amministrazione, in conformità ai principi definiti alla sezione 3 a) del presente articolo.
- b)
- Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono prese con la maggioranza dei tre quinti dei voti, a condizione che detta maggioranza rappresenti più della metà del totale dei voti di cui dispongono i Membri del Consiglio di amministrazione.
Sezione 7 – Presidente del Consiglio di amministrazione
Il Presidente del Fondo è Presidente del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
Sezione 814 – Presidente e personale del Fondo
- a)
- Il Consiglio dei Governatori nomina il presidente con la maggioranza di due terzi del totale dei voti. Il presidente dura in carica quattro anni e può venire rieletto una volta sola. Il Consiglio dei Governatori può porre fine al mandato presidenziale con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti.
- b)
- Nonostante la predetta limitazione a quattro anni (lett. a), il Consiglio dei Governatori può, in circostanze speciali e su raccomandazione del Consiglio d’amministrazione, prorogare la durata in carica del presidente; tale proroga non può superare sei mesi.
- c)
- Il Presidente può nominare un Vicepresidente ed incaricarlo a svolgere i compiti da lui affidatigli.
- d)
- Il Presidente dirige il personale del Fondo e, sotto il controllo e la direzione del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di amministrazione, provvede alla direzione degli affari del Fondo. Il Presidente organizza i servizi del personale e nomina o licenzia i membri del personale, conformemente alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione.
- e)
- Nel reclutamento del personale e nella fissazione delle condizioni d’impiego, verranno prese in considerazione sia la necessità di garantire i servizi di persone che possiedano le più alte qualità di lavoro, di competenza e di onestà, sia l’importanza di rispettare il criterio di una equa distribuzione geografica.
- f)
- Il Presidente ed i membri del personale nell’esercizio delle loro funzioni dipendono esclusivamente dall’autorità del Fondo e non richiedono né accettano istruzioni da autorità estranea al Fondo. Ogni Membro del Fondo s’impegna a rispettare il carattere internazionale di tali funzioni e ad astenersi dall’influenzare il Presidente o i membri del personale, nell’adempimento dei loro compiti.
- g)
- Il Presidente ed i Membri del personale non intervengono negli affari politici di alcun Membro. Le loro decisioni si basano unicamente su considerazioni imparziali di politica di sviluppo tendenti a raggiungere l’obiettivo per il quale il Fondo è stato istituito.
- h)
- Il Presidente è il rappresentante legale del Fondo.
- i)
- Il Presidente o un rappresentante da lui designato possono partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio dei Governatori.
Sezione 9 – Sede del Fondo
Il Consiglio dei Governatori stabilisce con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti la sede permanente del Fondo. Provvisoriamente, il Fondo ha sede a Roma.
Sezione 10 – Bilancio amministrativo
Il Presidente elabora un bilancio amministrativo annuo, che sottopone al Consiglio di amministrazione. Quest’ultimo lo trasmette al Consiglio dei Governatori per l’approvazione, che deve avvenire con la maggioranza dei due terzi dei totale dei voti.
Sezione 11 – Pubblicazione di relazioni e comunicazione di informazioni
Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente il proprio bilancio di chiusura, nonché, a opportuni intervalli, un bilancio riassuntivo della propria situazione finanziaria e dei risultati delle proprie operazioni. Ogni Membro riceve copia dei bilanci di chiusura, nonché le pubblicazioni, presentati conformemente alla presente sezione.