I pagamenti correnti nel campo delle assicurazioni e riassicurazioni sono eseguiti, in virtù di un’autorizzazione generale o particolare e in valuta convertibile, al saggio ufficiale; essi non sono gravati da oneri addizionali.
Die laufenden Zahlungen auf dem Gebiete der Versicherung und Rückversicherung erfolgen in transferierbaren Devisen auf Grund einer allgemeinen oder besonderen Genehmigung und werden zum offiziellen Kurs ohne Aufgeld ausgeführt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.