(1) Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a contare dalla firma. Esso entra in vigore il giorno in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali per la conclusione e la messa in vigore di trattati internazionali; esso permane in vigore durante un anno.
(2) È rinnovato d’anno in anno tacitamente se nessuna delle Parti Contraenti lo disdice per scritto con un preavviso di tre mesi.
Fatto e firmato a Bagdad, l’11 febbraio 1978, in tre esemplari, inglese, arabo e francese. In caso di divergenza d’interpretazione fa fede il testo inglese.
Per il Governo Arnold Hugentobler | Per il Governo Mahdi Muhsin Auda |
(1) Das vorliegende Abkommen tritt provisorisch am Tage der Unterzeichnung in Kraft. Definitiv wird es an dem Tage in Kraft treten, an dem jede Vertragspartei der andern notifiziert hat, dass die verfassungsrechtlichen Vorschriften über den Abschluss und die Inkraftsetzung von internationalen Abkommen erfüllt sind und wird für die Dauer eines Jahres gelten.
(2) Es wird von Jahr zu Jahr stillschweigend erneuert, solange es nicht von der einen oder andern Vertragspartei drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer schriftlich gekündigt worden ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.