Il trattamento della nazione più favorita non si applica: (a) ai vantaggi speciali concessi dalle Alte Parti Contraenti per facilitare il traffico di confine; (b) ai vantaggi che sono o saranno concessi in futuro da una delle Alte Parti Contraenti ad altri Stati all’atto dell’istituzione di un’unione doganale o di una zona di commercio franca; © ai vantaggi speciali che il Guatemala ha concesso o concederà in futuro ai paesi che formavano con esso la «Federaciòn de Centro America» (El Salvador, Honduras, Nicaragua e Costa Rica).
Die Behandlung der meistbegünstigten Nation findet keine Anwendung auf:
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