0.946.291.911 Accordo dell' 11 settembre 2001 di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina (con appendice)

0.946.291.911 Abkommen vom 11. September 2001 über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Ministerrat von Bosnien und Herzegowina (mit Anhang)

lvlu1/Art. 4 Acquisizione e mantenimento di diritti di proprietà intellettuale

Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia soggetto al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano allo stesso livello di quello previsto dall’Accordo TRIPS, segnatamente nell’articolo 62.

lvlu1/Art. 4 Erwerb und Aufrechterhaltung von Immaterialgüterrechten

Unterliegt der Erwerb eines Immaterialgüterrechts der Erteilung oder Eintragung, so stellen die Vertragsparteien sicher, dass die Erteilungs- oder Eintragungsverfahren einem dem TRIPS-Abkommen, insbesondere Artikel 62, vergleichbaren Niveau entsprechen.

 

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