In materia di transito, le alte Parti contraenti applicheranno nelle loro relazioni le disposizioni della Convenzione e dello Statuto sulla libertà del transito, firmati a Barcellona il 20 aprile 19215.
Hinsichtlich der Durchfuhr werden die hohen vertragschliessenden Teile in ihren Beziehungen die Bestimmung des Übereinkommens und des Statuts von Barcelona über die Freiheit des Durchgangsverkehrs vom 20. April 19215 anwenden.
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