Le alte Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne le materie che sono oggetto degli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 del presente Trattato.
Die hohen vertragschliessenden Teile sichern sich gegenseitig hinsichtlich der in den nachgenannten Artikeln dieses Vertrages enthaltenen Bestimmungen die Meistbegünstigung zu: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 13.
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