0.946.291.541 Accordo di commercio e di pagamenti del 25 novembre 1957 fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

0.946.291.541 Handels- und Zahlungsabkommen vom 25. November 1957 zwischen der Schweiz und der Republik Argentinien

Art. 6

Le autorità svizzera accordano all’importazione dei prodotti argentini un trattamento il più possibile liberale. Esse, nei limiti delle possibilità, applicheranno ai prodotti argentini le norme di liberazione in vigore nei confronti dei Paesi membri dell’OECE o di altri Paesi terzi.

Art. 6

Die schweizerischen Behörden gewähren der Einfuhr argentinischer Produkte eine möglichst freiheitliche Behandlung. Soweit als möglich werden sie für argentinische Produkte die Grundsätze der gegenüber den Mitgliedstaaten der OECE oder andern Drittländern geltenden Liberalisierung anwenden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.