0.946.282 Accordo internazionale dell'11 luglio 1928 relativo all'esportazione delle ossa (con Proc. verb.)

0.946.282 Internationale Vereinbarung vom 11. Juli 1928 betreffend die Ausfuhr von Knochen (mit Prot.)

Art. 6

Il presente Accordo non esclude punto la facoltà, per le alte Parti contraenti, di conchiudere stipulazioni particolari che riuniscano un certo numero di esse e si fondino sia sulla limitazione della tassa di esportazione a un importo inferiore a quello consentito da detto Accordo, sia sulla soppressione di qualsiasi tassa d’uscita.

Queste stipulazioni non potranno tuttavia menomare i diritti che per i terzi Stati risultassero da Convenzioni fondate sul trattamento della Nazione più favorita.

Art. 6

Diese Vereinbarung schliesst für die Hohen Vertragschliessenden Teile keineswegs die Möglichkeit aus, Sonderabkommen abzuschliessen, die eine bestimmte Anzahl von ihnen zusammenfassen und die entweder auf einer weiteren Absenkung der in dieser Vereinbarung zugelassenen Ausfuhrabgabe oder auf ihrer völligen Beseitigung beruhen.

Diese Abkommen berühren jedoch nicht die Rechte, die sich für dritte Staaten etwa aus Meistbegünstigungsverträgen ergeben.

 

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