Per l’applicazione di tutte le disposizioni delle presenti Condizioni generali d’affari il valore di una valuta in termini di diritti speciali di prelievo dev’essere calcolato dal Fondo conformemente alla regola O-2 delle Regole e dei Regolamenti del Fondo.
Für alle Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Wert einer Währung in Sonderziehungsrechten vom Fonds gemäss Regel O-2 der Geschäftsbestimmungen des Fonds zu errechnen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.