0.922.934.9 Convenzione del 31 ottobre 1884 tra la Svizzera e la Francia per la repressione dei delitti di caccia nei boschi confinari, addizionale alla Convenzione del 23 febbraio 1882 sui rapporti di vicinato e sulla sorveglianza delle foreste limitrofe

0.922.934.9 Übereinkommen zwischen der Schweiz und Frankreich zur Bekämpfung des Jagdfrevels in den Grenzwaldungen, als Anhang zur Übereinkunft vom 23. Februar 1882 betreffend die grenznachbarlichen Verhältnisse und die Beaufsichtigung der Grenzwaldungen

Art. 1

Nello scopo di assicurare la repressione dei delitti e delle contravvenzioni in materia di caccia, corno pure di facilitare l’azione penale contro detti delitti e contravvenzioni, saranno, sotto riserva del controllo regolamentare praticato ne’ due paesi per la repressione delle infrazioni alle leggi sulla caccia, applicabili sur una zona di dieci chilometri da ciascuna parte del confine le seguenti disposizioni.

Art. 1

Zur Bekämpfung des Jagdfrevels und zur Erleichterung des Strafverfahrens bei vorkommenden diesbezüglichen Freveln und Übertretungen wird, vorbehältlich der in beiden Ländern zur Verhütung von Verletzungen der Jagdgesetze bestehenden reglementarischen Kontrolle, ein Gebiet von 10 km Breite auf jeder Seite der Grenze folgenden Bestimmungen unterstellt:

 

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