0.922.74 Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena (con All.)

0.922.74 Internationales Übereinkommen vom 2. Dezember 1946 zur Regelung des Walfangs (mit Anhang)

Art. VI

La Commissione potrà formulare, di quando in quando, in favore di uno qualsiasi o di tutti i Governi contraenti, raccomandazioni circa le questioni riguardanti sia le balene e la caccia alla balena, sia gli obiettivi e gli scopi della presente Convenzione.

Art. VI

Die Kommission kann von Zeit zu Zeit an eine oder alle der vertragschliessenden Regierungen Empfehlungen zu allen Fragen abgeben, die im Zusammenhang mit dem Wal oder Walfang oder dem Ziel und Zweck dieser Vereinbarung stehen.

 

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