0.916.113.1 Accordo internazionale sullo zucchero del 1992, del 20 marzo 1992 (con All.)

0.916.113.1 Internationales Zucker-Übereinkommen von 1992 vom 20. März 1992 (mit Anhang)

Art. 15 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

1.  L’Organizzazione utilizza nel migliore dei modi i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base.

2.  Per quanto concerne la realizzazione di qualsiasi progetto in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’Organizzazione non svolge il ruolo di agente esecutivo e non assume alcun impegno finanziario a titolo di garanzie prestate dai Membri o da altre entità. L’appartenenza all’Organizzazione non comporta alcuna responsabilità per i Membri a seguito dei prestiti contratti o concessi da qualsiasi Membro o altra entità nell’ambito di tali progetti.

Art. 15 Verhältnis zum Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe

1.  Die Organisation nutzt alle Einrichtungen des Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe.

2.  Bei der Durchführung eines Vorhabens gemäss Absatz 1 dieses Artikels tritt die Organisation weder als ausführendes Organ auf, noch haftet sie finanziell für Zusicherungen einzelner Mitglieder oder anderer Stellen. Kein Mitglied ist kraft seiner Organisationsmitgliedschaft für Darlehens- oder Kreditverbindlichkeiten anderer Mitglieder oder Stellen in Verbindung mit solchen Vorhaben haftbar.

 

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