0.854.0 Convenzione del 12 luglio 1927 che stabilisce un'Unione internazionale di soccorso (e statuti)

0.854.0 Abkommen vom 12. Juli 1927 zur Errichtung eines Welthilfsverbandes (und Statuten)

lvlu1/Art. 5

Il comitato esecutivo è composto di sette membri, nominati come il loro supplente, per un periodo di due anni.

In caso di vacanza, per qualsiasi causa, il comitato si completa con l’aggiunta d’uno dei supplenti fino alla scadenza del periodo in corso.

Due rappresentanti delle organizzazioni internazionali della Croce Rossa (comitato internazionale della Croce Rossa e lega delle società della Croce Rossa) partecipano a titolo consultivo al comitato.

Il segretario generale della Società delle Nazioni può assistere o essere rappresentato a tutte le riunioni del comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo stabilisce il suo regolamento interno.

lvlu1/lvlu1/Art. 5

Der Vollzugsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern. Diese sowie ihre Stellvertreter werden für die Dauer von zwei Jahren ernannt.

Wird aus irgendeinem Grund ein Sitz frei, so ergänzt sich der Ausschuss bis zum Ablaufe der Amtsdauer durch Zuziehung eines Stellvertreters.

Zwei Vertreter der internationalen Organisationen des Roten Kreuzes (des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes und der Liga der Rotkreuzgesellschaften) haben mit beratender Stimme Sitz im Ausschuss.

Der Generalsekretär des Völkerbundes kann allen Sitzungen des Vollzugsausschusses beiwohnen oder sich in ihnen vertreten lassen.

Der Vollzugsausschuss setzt seine Geschäftsordnung fest.

 

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