0.854.0 Convenzione del 12 luglio 1927 che stabilisce un'Unione internazionale di soccorso (e statuti)

0.854.0 Abkommen vom 12. Juli 1927 zur Errichtung eines Welthilfsverbandes (und Statuten)

lvlu1/Art. 18

Ogni anno il comitato esecutivo compilerà un bilancio dell’Unione internazionale di soccorso.

Questo bilancio indicherà la situazione attiva e passiva dell’Unione internazionale di soccorso, come pure i conti finali delle operazioni relative a ogni calamità.

lvlu1/lvlu1/Art. 18

Der Vollzugsausschuss hat alljährlich eine Bilanz des Welthilfsverbandes aufzustellen.

Diese Bilanz soll Aufschluss geben über die Aktiven und Passiven des Welthilfsverbandes sowie über die Abrechnungen, die für jede Landesnot gesondert aufzuführen sind.

 

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