0.854.0 Convenzione del 12 luglio 1927 che stabilisce un'Unione internazionale di soccorso (e statuti)

0.854.0 Abkommen vom 12. Juli 1927 zur Errichtung eines Welthilfsverbandes (und Statuten)

Art. 9

Ciascuno degli Stati che fanno parte della presente Convenzione, sia o no Membro della Società delle Nazioni, si assume l’obbligo di partecipare alla costituzione di un fondo iniziale dell’Unione internazionale di soccorso. Questo fondo è diviso in parti di 700 franchi svizzeri l’una. Ciascun Membro della Società delle Nazioni sottoscrive un numero di parti eguale al numero di unità che comporta la sua quota di partecipazione alle spese della Società delle Nazioni. La quota degli Stati che non appartengono a quest’ultima sarà fissata dal comitato esecutivo, secondo i principî in vigore per la fissazione delle quote dei Membri della Società delle Nazioni.

Art. 9

Jede Vertragspartei des gegenwärtigen Abkommens, ob Mitglied des Völkerbundes oder nicht, übernimmt die Verpflichtung, zur Bildung eines Stammvermögens des Welthilfsverbandes beizutragen. Dieses Vermögen setzt sich aus Anteilen von je 700 Schweizerfranken zusammen. Jedes Mitglied des Völkerbundes zeichnet so viele Anteile, als sein Beitrag zu den Völkerbundsausgaben Einheiten zählt. Der Beitrag der Staaten, die nicht Mitglieder des Völkerbundes sind, wird vom Vollzugsausschusse nach den für die Festsetzung der Beiträge der Völkerbundsmitglieder geltenden Grundsätzen bestimmt.

 

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