0.832.326 Convenzione n. 136 del 23 giugno 1971 concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti al benzene

0.832.326 Übereinkommen Nr. 136 vom 23. Juni 1971 über den Schutz vor den durch Benzol verursachten Vergiftungsgefahren

Art. 16

1.  La presente convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro dal momento che la loro ratificazione è stata ratificata dal Direttore generale.

2.  Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri siano state registrate dal Direttore generale.

3.  Successivamente, la Convenzione entra in vigore per ciascun Membro che la ratificasse un anno dopo la data di registrazione della ratificazione.

Art. 16

1.  Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.

2.  Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den Generaldirektor eingetragen worden sind.

3.  In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.