1 Se, per valutare il grado di riduzione della capacità di guadagno nel caso di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale giusta la legislazione di una delle Parti, questa legislazione prevede esplicitamente o implicitamente che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali insorti anteriormente, lo sono altrettanto gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali insorti anteriormente sotto la legislazione dell’altra Parte contraente, come se fossero insorti sotto la legislazione della prima Parte contraente.
2 Nel caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali susseguenti, per cui è dovuto un risarcimento dalle assicurazioni delle due Parti contraenti, alle prestazioni pecuniarie, calcolate proporzionalmente al grado di riduzione della capacità di guadagno, sono applicabili le disposizioni seguenti:
1 Sind mit oder ohne ausdrückliche Vorschrift nach der Gesetzgebung der einen Vertragspartei für die Feststellung des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit im Falle eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit früher eingetretene Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten zu berücksichtigen, so werden auch die früher unter der Gesetzgebung der anderen Vertragspartei eingetretenen Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten berücksichtigt, als wären sie unter der Gesetzgebung der ersten Vertragspartei eingetreten.
2 Sind nacheinander eingetretene Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten durch die Versicherungen beider Vertragsparteien zu entschädigen, so gilt für Geldleistungen, die nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit berechnet werden, folgendes:
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