1. Laddove la Convenzione non disponga altrimenti, i cittadini di una delle Parti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti beneficiano, per quanto riguarda l’applicazione della legislazione dell’altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quest’ultima Parte, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti. Lo stesso dicasi per i rifugiati e per gli apolidi e per i membri delle loro famiglie e per i loro superstiti menzionati nell’articolo 3 capoverso 1 lettera b.
2. Il capoverso 1 non si applica:
1. Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, sind die Staatsangehörigen der einen Vertragspartei sowie ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen bei der Anwendung der Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei den Staatsangehörigen dieser Vertragspartei beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen gleichgestellt. Gleiches gilt für die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b genannten Flüchtlinge, Staatenlosen und ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen.
2. Absatz 1 gilt nicht für:
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