Le autorità competenti di entrambe le Parti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6–10 per qualsiasi persona o categoria di persone.
Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsparteien können für alle Personen oder Personenkategorien im gegenseitigen Einvernehmen Ausnahmen von den Artikeln 6–10 vereinbaren.
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