0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

0.831.109.514.1 Abkommen vom 8. März 1989 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

Art. 39

A partire dall’entrata in vigore della presente convenzione sono abrogate la convenzione del 3 settembre 196538 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, la convenzione del 31 dicembre 193239 fra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati nell’ambito dell’assicurazione sociale contro gli infortuni come pure la convenzione del 26 febbraio 196940 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sugli assegni familiari.

Art. 38

(1)  Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald als möglich in Vaduz ausgetauscht.

(2)  Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

 

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