(1) La presente convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da parte di uno Stato contraente da notificarsi almeno tre mesi prima dello scadere del termine annuale.
(2) In caso di denuncia della convenzione, i diritti a prestazioni acquisiti in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti. I diritti in corso di acquisizione in base alle suddette disposizioni saranno disciplinati da un accordo fra gli Stati contraenti.
Das beiliegende Schlussprotokoll ist Bestandteil dieses Abkommens.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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