1 Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera b della Convenzione, sono designati come organismi centralizzatori:
A. In Svizzera:
- a. 
 - La Cassa svizzera di compensazione di Ginevra, di seguito denominata «Cassa svizzera», per:
- – 
 - l’assicurazione svizzera vecchiaia, superstiti ed invalidità;
 - – 
 - l’assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti, compresi i regimi speciali che si sostituiscono al regime generale per particolari categorie di lavoratori;
 - – 
 - il regime federale svizzero degli assegni familiari;
 - – 
 - il regime italiano degli assegni familiari.
 
 - b. 
 - La Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni di Lucerna, di seguito denominata «Cassa nazionale», per:
- – 
 - l’assicurazione svizzera in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali;
 - – 
 - l’assicurazione italiana contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 
 - c. 
 - L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna, di seguito denominato «UFAS» per:
- – 
 - l’assicurazione svizzera malattia e maternità
 - – 
 - l’assicurazione italiana contro le malattie e per la maternità.
 
 
B. In Italia:
- a. 
 - Il Ministero della Sanità, a Roma, per quanto concerne le cure mediche, per:
- – 
 - l’assicurazione italiana contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - – 
 - l’assicurazione svizzera in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali;
 - – 
 - l’assicurazione italiana contro le malattie e per la maternità (prestazioni in natura);
 - – 
 - l’assicurazione svizzera malattia e maternità (cure mediche e farmaceutiche).
 
 - b. 
 - L’Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito denominato «INPS», Direzione Generale, Roma, per:
- – 
 - l’assicurazione italiana per invalidità, vecchiaia e superstiti, compresi i regimi speciali che si sostituiscono al regime generale per particolari categorie di lavoratori;
 - – 
 - l’assicurazione svizzera vecchiaia, superstiti e invalidità;
 - – 
 - il regime italiano degli assegni familiari;
 - – 
 - il regime federale svizzero degli assegni familiari;
 - – 
 - l’assicurazione italiana contro le malattie e per la maternità, relativamente alle prestazioni in denaro;
 - – 
 - l’assicurazione svizzera malattie e maternità, per le indennità giornaliere.
 
 - c. 
 - L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Direzione Generale, Roma, di seguito denominato «INAIL», per quanto concerne le prestazioni in denaro, le protesi e gli accertamenti medico-legali, per:
- – 
 - l’assicurazione italiana contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - – 
 - l’assicurazione svizzera in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali.
 
 
2 L’autorità competente di ciascuna delle Parti contraenti indicata all’articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione, si riserva il diritto di designare altri organismi centralizzatori; essa ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.