(1) Nei casi citati all’articolo 6 capoverso 1 primo periodo della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente, la cui legislazione rimane applicabile e che sono indicate nel capoverso 2, attestano a richiesta che il lavoratore trasferito resta sottoposto alla legislazione di questo Stato.
(2) L’attestazione è redatta
(3) Se la durata del trasferimento dovesse prolungarsi oltre il periodo iniziale di 24 mesi prevista nell’articolo 6 capoverso 1 primo periodo della Convenzione, una domanda di proroga dev’essere presentata prima della scadenza di questo termine conformemente al secondo e terzo periodo del capoverso 1, e precisamente
Queste autorità si accordano con scambio di lettere e comunicano la loro decisione alle istituzioni interessate del loro Paese.
(1) In den Fällen von Artikel 6 Absatz 1 erster Satz des Abkommens bescheinigen die in Absatz 2 bezeichneten Träger des Vertragsstaates, dessen Gesetzgebung weiterhin angewandt wird, auf Antrag, dass der entsandte Arbeitnehmer der Gesetzgebung dieses Vertragsstaates unterstellt bleibt.
(2) Die Bescheinigung wird ausgestellt
(3) Überschreitet die Entsendungsdauer die in Artikel 6 Absatz 1 erster Satz des Abkommens vorgesehene Frist von 24 Monaten, so ist vor Ablauf dieser Frist ein Gesuch um Verlängerung nach dem zweiten und dritten Satz von Absatz 1 einzureichen, und zwar
Diese Behörden verständigen sich durch Schriftwechsel und teilen ihren Entscheid den beteiligten Trägern ihres Landes mit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.