1. In applicazione dell’articolo 19 della Convenzione, le spese inerenti alle prestazioni in natura da rimborsare dall’organismo competente sono fissate nel modo seguente:
2. Gli importi fissati dagli organismi di assicurazione dei due Paesi conformemente al capoverso 1 del presente articolo, sono calcolati separatamente per ogni singolo caso. I rendiconto sono presentati dopo ogni liquidazione.
1. Bei der Anwendung von Artikel 19 des Abkommens werden die vom zuständigen Träger zu erstattenden Kosten für Sachleistungen wie folgt festgelegt:
2. Die von den Versicherungsträgern der beiden Länder nach Absatz 1 festgelegten Beträge werden für jeden Fall gesondert errechnet. Die Abrechnungen werden nach Abschluss eines jeden Falles vorgelegt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.