0.831.109.372.11 Accordo amministrativo del 24 ottobre 1980 sull'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la Grecia il 1o giugno 1973 (con appendici)

0.831.109.372.11 Verwaltungsvereinbarung vom 24. Oktober 1980 zur Durchführung des Abkommens vom 1. Juni 1973 zwischen der Schweiz und Griechenland (mit Anlagen)

Art. 10

La Cassa svizzera domanda una volta l’anno ai beneficiari di prestazioni del l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti sia direttamente, sia tramite l’I.K.A., un certificato di vita come pure altre attestazioni necessarie alla concessione delle prestazioni.

Art. 10

Die Schweizerische Ausgleichskasse holt einmal jährlich entweder direkt oder durch Vermittlung des IKA bei den Bezügern von Leistungen der schweizerischen Alters‑ und Hinterlassenenversicherung eine Lebensbescheinigung sowie andere für die Leistungsgewährung erforderliche Bestätigungen ein.

 

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