Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono convenire delle deroghe alle disposizioni degli articoli da 7 a 10 su richiesta presentata congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Auf gemeinsamen Antrag von Arbeitgeber und Arbeitnehmer können die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten im gegenseitigen Einvernehmen Ausnahmen von den Artikeln 7 bis 10 vereinbaren.
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