1. I cittadini ciprioti hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri fintanto che sono domiciliati in Svizzera e se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera:
2. Per l’applicazione del capoverso 1:
1. Zyprische Staatsangehörige haben unter den gleichen Voraussetzungen wie schweizerische Staatsangehörige Anspruch auf die ausserordentlichen Renten der schweizerischen Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, solange sie Wohnsitz in der Schweiz haben und sofern sie unmittelbar vor dem Zeitpunkt, von welchem an die Rente verlangt wird, in der Schweiz gewohnt haben:
2. Bei Anwendung von Absatz 1:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.