(1) Fatte salve le disposizioni derogatorie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati membri, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo, dei loro familiari e dei loro superstiti.
(2) Il capoverso 1 non si applica:
(1) Unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen dieses Abkommens sind die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates sowie ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen in ihren Rechten und Pflichten aus den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates den Staatsangehörigen dieses Vertragsstaates beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen gleichgestellt.
(2) Absatz 1 gilt nicht in Bezug:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.