(1) I cittadini bulgari hanno diritto alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri alle rendite straordinarie per superstiti, alle rendite straordinarie d’invalidità o alle rendite straordinarie di vecchiaia che sostituiscono una rendita straordinaria per superstiti o d’invalidità se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è stata richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno cinque anni interi.
(2) Per l’applicazione del capoverso 1:
(1) Bulgarische Staatsangehörige haben unter den gleichen Voraussetzungen wie schweizerische Staatsangehörige Anspruch auf ausserordentliche Hinterlassenenrente, ausserordentliche Invalidenrente oder ausserordentliche Altersrente, welche eine ausserordentliche Hinterlassenen- oder Invalidenrente ablöst, wenn die betreffende Person unmittelbar vor dem Zeitpunkt, von dem an die Rente verlangt wird, ununterbrochen während mindestens fünf voller Jahre in der Schweiz gewohnt hat.
(2) Bei Anwendung von Absatz 1:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.