0.831.109.172.1 Convenzione di sicurezza sociale del 24 settembre 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio (con Protocollo finale)

0.831.109.172.1 Abkommen vom 24. September 1975 über Soziale Sicherheit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien (mit Schlussprotokoll)

Art. 43

1 Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 41 paragrafo 1, ogni prestazione che non sia stata tacitata o che sia stata sospesa a causa della nazionalità dell’interessato o in ragione della sua residenza sul territorio di uno Stato contraente altro da quello in cui si trova l’istituto debitore, deve essere, su domanda dell’interessato, tacitata o ristabilita a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione.

2 I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, la liquidazione di una pensione o di una rendita, devono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione. In nessun caso un tale riesame deve avere per effetto una riduzione dei diritti anteriori degli interessati.

3 Se la domanda di cui al paragrafo 1 o quella di cui al paragrafo 2 del presente articolo è presentata entro un termine di due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti sorti conformemente alle disposizioni di questa Convenzione sono acquisti a partire da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di ogni Stato contraente, relative alla scadenza o alla prescrizione dei diritti, siano opponibili agli interessati.

4 Se la domanda di cui al paragrafo 1 o la domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo è presentata dopo la scadenza di un termine di due anni a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti che non sono scaduti o che non sono prescritti, sono acquisiti solo tenuto conto della data della domanda, sotto riserva delle disposizioni più favorevoli della legislazione dello Stato contraente in questione.

titVI/Art. 43

1 Unter Vorbehalt von Artikel 41 Absatz 1 wird jede Leistung, die wegen der Staatsangehörigkeit einer Person oder wegen ihres Wohnortes im Gebiet des anderen Vertragsstaates als in dem des leistungspflichtigen Trägers nicht festgestellt worden ist oder geruht hat, auf Antrag dieser Person nach Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellt oder wieder gewährt.

2 Ansprüche von Personen, deren Pension oder Rente vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellt worden ist, werden auf ihren Antrag nach diesem Abkommen neu festgestellt. Eine Neufeststellung darf indessen keinesfalls zu einer Minderung der früheren Ansprüche der Berechtigten führen.

3 Wird der Antrag nach Absatz 1 oder 2 innert zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens gestellt, so werden die Ansprüche auf Grund dieses Abkommens von diesem Zeitpunkt an erworben, ohne dass den betreffenden Personen die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten über Verfall oder Verjährung von Ansprüchen entgegengehalten werden können.

4 Wird der Antrag nach Absatz 1 oder 2 erst nach Ablauf der Frist von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens gestellt, so werden die nicht verfallenen oder verjährten Ansprüche vom Datum der Antragstellung an erworben; günstigere Bestimmungen der Gesetzgebung des betreffenden Vertragsstaates bleiben vorbehalten.

 

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