Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono essere accordate per tutta la durata dell’eventualità; tuttavia, per quanto concerne l’incapacità al lavoro, la prestazione potrà non essere concessa per i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno.
Die Leistungen nach den Artikeln 34 und 36 sind während der ganzen Dauer des Falles zu gewähren; jedoch kann bei Arbeitsunfähigkeit in jedem Fall eines Verdienstausfalls die Leistung für die ersten drei Tage unterbleiben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.