0.831.104 Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964 (con All. e Addenda)

0.831.104 Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 (mit Anlage und Beilagen)

Art. 38

Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono essere accordate per tutta la durata dell’eventualità; tuttavia, per quanto concerne l’incapacità al lavoro, la prestazione potrà non essere concessa per i primi tre giorni in ogni caso di sospensione del guadagno.

Art. 38

Die Leistungen nach den Artikeln 34 und 36 sind während der ganzen Dauer des Falles zu gewähren; jedoch kann bei Arbeitsunfähigkeit in jedem Fall eines Verdienstausfalls die Leistung für die ersten drei Tage unterbleiben.

 

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