0.831.104 Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964 (con All. e Addenda)

0.831.104 Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 (mit Anlage und Beilagen)

Art. 20

L’eventualità coperta deve comprendere la sospensione del guadagno – quale è definita dalla legislazione nazionale – dovuta all’impossibilità di trovare un impiego idoneo nel caso di una persona assistita che sia in grado di lavorare e disponibile al lavoro.

Art. 20

Der gedeckte Fall hat den Verdienstausfall im Sinne der innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu umfassen, der sich daraus ergibt, dass eine geschützte Person, die arbeitsfähig und verfügbar ist, keine zumutbare Beschäftigung erhalten kann.

 

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